Art. 4

In vigore dal 6 feb 1991
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nella provincia di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 settembre 1990 Il Ministro: MAMMÌ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1990 Registro n. 52 Poste, foglio n. 5
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