Art. 1
Concorsi di accesso alle qualifiche di vice dirigente
In vigore dal 6 feb 1991
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all' della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero p.t. n. 5/1983;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4 supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1983, con il quale sono stati disciplinati i concorsi interni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 2 supplemento al Bollettino ufficiale n. 22/1983;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1981, concernente, tra l'altro, la regolamentazione dei corsi professionali per l'ammissione ai concorsi, per titoli, per la nomina alle qualifiche di vice dirigente;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1985, concernente i piani di studio dei predetti corsi professionali, pubblicato nel 1 supplemento al Bollettino ufficiale n. 16/1985;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente l'accesso alle qualifiche di vice dirigente di VIII categoria, da conferire al personale dell'esercizio di VII e VIII categoria, e ritenuto di dettare le relative norme di attuazione, come prescritto dal comma 3 dello stesso articolo;
Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
Sentito il consiglio di amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
ADOTTA
il seguente regolamento:
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Concorsi di accesso alle qualifiche di vice dirigente
1. In attuazione delle disposizioni contenute nell' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, i concorsi interni nazionali per titoli di servizio e successivi corsi professionali con esami finali per l'accesso alle qualifiche di vice dirigente - categoria VIII del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici - riservati al personale dell'esercizio di VII e VIII categoria, sono disciplinati secondo i seguenti criteri:
a) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.
2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101:
2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell' della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.
3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
4) Titoli di servizio valutabili:
4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;
4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse;
4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione;
4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'A.S.S.T;
4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T;
4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
4.7) titolo di studio;
4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto;
4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;
4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso;
4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;
4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita e a parità di questa, dall'età.
5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado:
5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
- membri:
- tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
- un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;
5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato D al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse.
b) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELLE TELECOMUNICAZIONI:
1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.
2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101:
2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell' della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.
3) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in fisica, in matematica e fisica, in matematica ovvero in ingegneria di altro tipo purchè integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore p.t.
4) Titoli di servizio valutabili:
4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;
4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse;
4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione;
4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'A.S.S.T;
4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T.;
4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
4.7) titolo di studio;
4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto;
4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;
4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso;
4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;
4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza sarà determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.
5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado:
5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
- membri:
- tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
- un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;
5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato D al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse.
c) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELLE OPERE CIVILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI:
1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.
2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell'art.15 della legge 3 aprile 1979 n. 101:
2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981 n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art.45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art.1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.
3) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria civile sezione edile o sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in architettura, con diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
4) Titoli di servizio valutabili:
4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;
4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse;
4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione;
4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'A.S.S.T.;
4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T;
4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
4.7) titolo di studio;
4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto;
4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;
4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso;
4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;
4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.
5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado.
5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
- membri:
- tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
- un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;
5.2) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima, si applicano le disposizioni di cui all'allegato D al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse.
d) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELL'INFORMATICA:
1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.
2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell'art.15 della legge 3 aprile 1979, n. 101.
2.1) Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981 n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art.45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art.1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.
3) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria, in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in matematica, in scienze dell'informazione, in economia e commercio o in scienze statistiche.
4) Titoli di servizio valutabili:
4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;
4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse;
4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione;
4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T.;
4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
4.7) titolo di studio;
4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto;
4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art.29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;
4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso;
4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;
4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.
5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado.
5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:
- membri:
- tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
- un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;
5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima, si applicano le disposizioni di cui all'allegato D al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-09-07;438#art-1