Art. 3

In vigore dal 19 gen 1991
1. La sistemazione e la distanza dei fanali, è oggetto di controllo da parte del Registro italiano navale in occasione della visita per il rilascio o rinnovo della "Dichiarazione ai fini del rilascio delle annotazioni di sicurezza". 2. Per le unità esistenti alla data d'entrata in vigore del presente decreto, qualora tale visita non coincida con la sistemazione o risistemazione dei fanali, l'autorità marittima, previ accertamenti, potrà differirne il controllo definitivo all'atto del rinnovo delle annotazioni di sicurezza. 3. Per le unità da diporto abilitate a navigazione entro 6 miglia dalla costa le annotazioni di cui al secondo comma possono essere effettuati anche dal Ministero dei trasporti (uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 settembre 1990 Il Ministro della marina mercantile VIZZINI Il Ministro dei trasporti BERNINI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1990 Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 367
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-09-05;421#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo