Art. 1
Applicazione
In vigore dal 19 gen 1991
IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 21, lettere i) ed n), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 9 ottobre 1977, che prescrive per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione oltre sei miglia dalla costa la dotazione di un dispositivo per segnalazioni acustiche e di fanali regolamentari;
Vista la regola 1, lettera e), parte A del regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 - COLREG '72), ratificato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che dà facoltà ai Governi interessati di prescrivere, in sostituzione di quanto stabilito dalle pertinenti regole, altre disposizioni, con le stesse il meno possibile contrastanti;
Visto l'art. 13, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, che include le navi da diporto tra quelle destinate a servizi speciali;
Considerato che alcune unità da diporto di lunghezza non superiore a 50 metri, per le loro caratteristiche costruttive, non possono attenersi completamente alle Regole contenute nel citato Regolamento internazionale del 1972 per quanto riguarda la sistemazione dei fanali e le specifiche tecniche degli apparecchi di segnalazione sonora;
Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1071/89 espresso dall'adunanza generale del 1 febbraio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 310701 in data 5 aprile 1990;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Applicazione
Le unità da diporto, così come definite dall' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri, fermo restando l'applicazione della Colreg '72 per quanto non previsto dal presente decreto, hanno facoltà di attenersi, per quanto riguarda la sistemazione dei fanali e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di segnalazione sonora, alle disposizioni dei seguenti articoli e degli allegati I e II al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-09-05;421#art-1