Art. 3

In vigore dal 29 mag 1990
In presenza di una disponibilità numerica del contingente di leva superiore al fabbisogno delle Forze armate, per definire l'aliquota di giovani da dispensare dalla ferma di leva in quanto in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, si procederà a suddividere gli arruolati meno qualificati dal punto di vista psico-fisico o culturale nelle sette categorie qui sotto elencate in ordine decrescente di ipotizzabile rendimento somatico-funzionale e psico-attitudinale: 1) 7a categoria: giovani in possesso di almeno un coefficiente 3 in uno qualsiasi dei parametri del profilo sanitario (escluso ST, statura) ovvero giovani con statura non superiore a mt. 1,54. 2) 6a categoria: giovani in possesso del coefficiente pari al valore 1 o 2 nell'I.G. (intelligenza generale) e/o V.C. (Valore Culturale), ovvero nel parametro Valutazione Globale. 3) 5a categoria: giovani in possesso di un solo coefficiente 4 alternativamente nei seguenti parametri del profilo sanitario: CO (costituzione organica); LI (locomotorio inferiore); LS (locomotorio superiore). 4) 4a categoria: giovani in possesso di un solo coefficiente 4 alternativamente nei seguenti parametri del profilo sanitario: AV (apparati vari); AU (funzione uditiva); VS (funzione visiva). 5) 3a categoria: giovani in possesso di un solo coefficiente 4 in uno qualsiasi dei parametri del profilo sanitario (escluso ST) congiuntamente al coefficiente 3 nell'AC e/o nell'AR; 6) 2a categoria: giovani in possesso di più coefficienti 4 nei parametri del profilo sanitario (escluso ST); 7) 1a categoria: a) giovani in possesso di più coefficienti 4 nei parametri del profilo sanitario; AC (apparato cardio-circolatorio); AR (apparato respiratorio); AV con PS4 (apparati vari - psichico); AV con E14 (apparati vari - Ematologico Immunitario per i soggetti sieropositivi agli anticorpi anti HIV asintomatici); b) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 nei parametri del profilo sanitario dell'AC o dell'AR o dell'AV con PS4 o AV con E14 (limitatamente per questi ultimi ai soggetti sieropositivi agli anticorpi anti HIV asintomatici), congiuntamente ad un coefficiente 4 in uno qualsiasi dei rimanenti parametri del profilo sanitario (escluso ST); c) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 in uno qualsiasi dei seguenti parametri del profilo sanitario: AC (apparato cardio-circolatorio); AR (apparato respiratorio); AV con PS4 (apparati vari - psichico); AV con E14 (apparati vari - Ematologico Immunitario per i soggetti sieropositivi agli anticorpi anti HIV asintomatici). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 marzo 1990 Il Ministro: MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1990 Registro n. 14 Difesa, foglio n. 281
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urn:nir:ministero.difesa:decreto:1990-03-22;114#art-3

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