Art. 1
In vigore dal 29 mag 1990
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e, in particolare, il comma 2, lettera e), secondo cui con decreto del Ministro della difesa sono adottate norme regolamentari per attribuire una determinata categoria ai giovani in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale ai fini dell'eventuale dispensa dal servizio di leva;
Visti la legge 31 maggio 1975, n. 191 e l'art. 4 della citata legge n. 958/1986;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1988, n. 446, con cui è stato approvato il regolamento relativo alla dispensa dal servizio di leva degli arruolati con minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Preso atto dei pareri delle commissioni Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 2 agosto 1989 e 21 settembre 1989;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 1245 del 3 marzo 1990;
ADOTTA
il seguente regolamento:
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La formazione dei contingenti o scaglioni di leva da incorporare avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso del miglior profilo psico-fisio-attitudinale.
Storico versioni
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