Art. 2

Modalità e termini delle comunicazioni

In vigore dal 16 dic 1989
1. Le comunicazioni di cui all' devono essere effettuate su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche definite in apposita circolare della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno. 2. I supporti magnetici di cui al comma precedente devono essere inviati al centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci, 99 00143 Roma. Le consegne, per le camere di commercio che si avvalgono di aziende per la gestione del registro delle ditte mediante sistemi informatici, possono essere effettuate direttamente da tali aziende, previo accordo con il citato centro informativo. 3. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari segnalerà alle camere di commercio interessate ed alle eventuali aziende incaricate della predisposizione dei supporti magnetici relativi alla fornitura, le eventuali anomalie e difformità rilevate in sede di elaborazione delle comunicazioni ricevute. 4. Le comunicazioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrato dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, relativamente ai dati di cui alle lettere a), d) ed e) dell' del presente decreto, per i soggetti iscritti al 1› gennaio 1989 nonché per le iscrizioni e cessazioni effettuate entro il mese di settembre 1989 possono essere inviate in più forniture. I dati e le notizie di cui alle lettere b), c) ed f) dello stesso verranno forniti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le comunicazioni mensili di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato, da ultimo, dalla citata legge n. 144 del 1989, debbono essere effettuate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento; le comunicazioni relative al mese di gennaio di ogni anno devono essere effettuate entro il successivo 15 marzo. Le comunicazioni mensili riferite alle iscrizioni e cessazioni effettuate nell'ultimo trimestre 1989 devono essere inviate entro il 15 marzo 1990.
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