Art. 1

Comunicazioni delle camere di commercio all'anagrafe tributaria

In vigore dal 16 dic 1989
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visti gli articoli 7 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come integrati dall'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, concernenti le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle informazioni relative alle ditte iscritte nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani anche se relative a singole unità locali; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente la legge-quadro per l'artigianato; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, come convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria; Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144; Ritenuto necessario che per il completamento dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria ai fini del potenziamento delle attività dell'anagrafe tributaria, le camere di commercio comunichino all'amministrazione medesima le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri; Ritenuta altresì la necessità di acquisire elementi per inviare ai comuni i dati identificativi dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1989; Decreta: È approvato il seguente regolamento concernente modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dei dati e delle notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte: . Comunicazioni delle camere di commercio all'anagrafe tributaria 1. I dati e le notizie contenuti nelle denunce di iscrizione, variazione e cancellazione ai registri delle ditte tenuti dalle camere di commercio, che devono essere comunicati all'anagrafe tributaria ai sensi degli articoli 7 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono i seguenti: a) codice fiscale e dati anagrafici del soggetto; b) capitale sociale; c) estremi di iscrizione nel registro delle ditte e nel registro delle imprese; d) sedi delle unità locali; e) attività svolte in ciascuna unità locale; f) componenti degli organi sociali. 2. I dati di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 saranno comunicati successivamente dal Ministero delle finanze ai comuni per l'esecuzione dei controlli previsti dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
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