Art. 1
In vigore dal 2 feb 1990
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;
Visto il regolamento alla sopracitata legge n. 283/1962 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980, ed in particolare l'art. 9;
Vista la prima direttiva della commissione CEE del 6 ottobre 1987, concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il latte conservato (87/524/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L. 306 del 28 ottobre 1987;
Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopra citata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, riguardante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Sono approvati i metodi di prelievo ai fini della analisi chimica per il controllo del latte conservato destinato all'alimentazione umana, riportati in allegato. Essi sostituiscono quelli riportati nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 relativamente alle voci: "Latte condensato" e "Latte in polvere".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 8 novembre 1989
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1989
Registro n. 16 Sanità, foglio n. 123
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1989-11-08;435#art-1