Art. 25

In vigore dal 24 ott 1989
1. Prima dell'udienza della corte di cassazione, la cancelleria trasmette al presidente e ai consiglieri copia del provvedimento impugnato, dell'atto di impugnazione e delle memorie.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334#art-25

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