Art. 21

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne dà l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero. 2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve: a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonché fra questi ultimi e gli estranei; b) vigilare perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati; c) curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza; d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.
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