Art. 15

In vigore dal 24 ott 1989
1. La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo ne comunica l'estratto alla segreteria del pubblico ministero per l'annotazione nel registro delle notizie di reato. 2. Alla stessa segreteria è comunicata la trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo