Art. 7
In vigore dal 3 set 1989
1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile - di cui agli articoli 12 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 - è assicurato:
a) da personale dipendente dal Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) da personale delle unità sanitarie locali, all'uopo comandato presso le suddette commissioni mediche periferiche con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte presso le unità sanitarie locali di appartenenza purchè alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, svolgessero attività amministrative, come stabilito dal comma 7 dell' della citata legge n. 291. All'uopo il personale interessato può presentare domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, e alla unità sanitaria locale di appartenenza per essere comandato presso la coesistente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. In attesa del perfezionamento della relativa procedura, l'impiegato può essere autorizzato ad assumere immediato servizio presso la commissione medica, ove lo richiedano esigenze di lavoro.
Storico versioni
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