Art. 2

In vigore dal 3 set 1989
1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza avvalendosi sia delle proprie strutture, che di quelle del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare, ai sensi del comma 1 dell' della legge 26 luglio 1988, n. 291. 2. Il presidente, in esecuzione delle determinazioni assunte in materia dalla commissione medica periferica, richiede alla competente unità sanitaria locale o all'ospedale militare di sottoporre ad accertamenti sanitari i richiedenti i benefici di cui alle leggi richiamate al precedente , all'uopo allegando l'elenco dei nominativi da sottoporre a visita. L'unità sanitaria locale o l'ospedale militare restituiscono tale elenco indicando per ogni nominativo la data stabilita per la visita, affinché la commissione medica possa comunicare all'interessato la data stabilita per detti accertamenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. L'unità sanitaria locale o l'ospedale militare effettuati gli accertamenti, trasmettono alla commissione medica periferica le relative diagnosi ed ogni altro elemento in materia. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. 4. La commissione medica periferica, sulla base degli accertamenti comunque compiuti, si pronuncia, con l'intervento di tre membri, di cui uno, se possibile, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, sulle minorazioni e malattie invalidanti esposte nella domanda del richiedente, indicando per gli invalidi civili la riduzione della capacità lavorativa e compilando apposito verbale con l'esito della visita. Per i fini previsti dall' della legge 26 luglio 1988, n. 291, tale commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi da esaminare. 5. Alle riunioni della commissione periferica dedicate all'esame delle domande presentate da invalidi civili non partecipano i rappresentanti della categoria di invalidi di guerra, delle famiglie dei caduti in guerra, delle vittime civili di guerra, della lotta di liberazione e dei partigiani combattenti, di cui all'art. 105 del decreto, del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
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