Art. 2
In vigore dal 1 nov 1988
1. Le tolleranze in più e in meno concesse per l'indicazione del titolo alcolometrico ed espresse in valori assoluti sono le seguenti:
a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol nonché per le bevande della voce 22.07 B II della tariffa doganale comune ricavate dall'uva;
b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5% vol, per le bevande della voce 22.07 B I della tariffa doganale comune ricavate dall'uva, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti, nonché per le bevande a base di miele fermentato;
c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione;
d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c).
2. Le tolleranze di cui al precedente comma si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1988-09-06;438#art-2