Art. 1
In vigore dal 1 nov 1988
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l' del decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 595, di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità, nonché della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Vista la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale;
Considerato che occorre dare attuazione alla predetta direttiva;
EMANA
il seguente decreto:
.
1. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "% vol" preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale. Può essere preceduto dal termine "alcool" o dalla abbreviazione "alc".
2. Il titolo alcolometrico è fissato a 20 C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1988-09-06;438#art-1