Art. 3

In vigore dal 26 giu 1988
1. Le imprese che effettuano trasporti combinati strada-ferrovia internazionali devono conservare e, ove richiesto, esibire idoneo documento da cui risulti, in caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario, che sia riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore, autocarro, rimorchio, semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili.
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