Art. 2
In vigore dal 26 giu 1988
1. Agli autocarri, ai trattori stradali, ai rimorchi e ai semirimorchi immatricolati in Italia e utilizzati nel trasporto combinato strada-ferrovia compete il rimborso delle tasse automobilistiche erariali e regionali nella misura del 10% o del 50%, a seconda che nell'anno solare abbiano effettuato per ferrovia un numero di viaggi rispettivamente fino a dieci o superiori a dieci.
2. Nessun rimborso compete per i rimorchi e semirimorchi trasportati per ferrovia di proprietà di una stessa impresa per i quali le tasse automobilistiche siano state corrisposte col beneficio di cui all', comma 41, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
3. Le istanze di rimborso debbono essere presentate per la tassa erariale all'intendenza di finanza competente in base al domicilio fiscale dell'impresa richiedente, e per la tassa regionale alla regione nelle cui province sono immatricolati i veicoli. Alle istanze di rimborso devono essere allegate le ricevute di pagamento della tassa stessa e l'idonea documentazione rilasciata dall'Ente ferrovie dello Stato, dalla quale risulti il numero di viaggi effettuati per ferrovia da ciascun veicolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-05-14;197#art-2