Art. 2

In vigore dal 30 dic 1987
Ai sensi del paragrafo 3, secondo trattino, dell'art. 35 del regolamento CEE n. 136/66, all'olio denominato "olio di oliva" destinato all'esportazione verso i Paesi terzi è consentito fino al 31 dicembre 1989 aggiungere l'aggettivo "puro".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-10-31;509#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo