Art. 1
In vigore dal 30 dic 1987
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, istitutivo di una organizzazione comune di mercato nel settore delle materie grasse vegetali, ed in particolare l'art. 35 come risulta sostituito dal regolamento n. 1915/87 del 2 luglio 1987, con il quale vengono fissate nuove denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva che, a partire dal 1 novembre 1987, devono essere obbligatoriamente utilizzate nella commercializzazione sia sul mercato interno che negli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi;
Atteso, tuttavia, che il paragrafo 3 dello stesso art. 35 prevede la possibilità per gli Stati membri di consentire, nell'ambito dei rispettivi territori e fino al 31 dicembre 1989, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli in questione previste dalle legislazioni nazionali alla data del 31 ottobre 1987;
Rilevato che, a decorrere dal 1 novembre 1987, possono essere commercializzati al minuto gli oli commestibili di cui al punto 1, lettere a) e b), ed ai punti 3 e 6 del nuovo allegato al regolamento CEE n. 136/66, e che, quindi, risultano ammissibili all'aiuto al consumo esclusivamente gli oli corrispondenti alle qualità di cui ai suddetti punti del citato allegato;
Vista la legge 13 novembre 1960, n. 1407 e la legge 27 gennaio 1968, n. 35, recanti rispettivamente norme per la classificazione e vendita degli oli di oliva e norme per il controllo della pubblicità e del commercio degli stessi;
Ravvisata l'opportunità di autorizzare, ai termini dell'art. 35, paragrafo 3, del richiamato regolamento CEE n. 136/66 l'impiego delle denominazioni e definizioni di cui alla legge n. 1407/1960 fino al 31 maggio 1988 relativamente al commercio all'ingrosso ed allo stadio del confezionamento e fino al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda il commercio al dettaglio, al fine di consentire un passaggio armonioso dall'uno all'altro sistema di classificazione e vendita degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, evitando il rischio di perturbazioni nella commercializzazione dei prodotti in questione;
Ravvisata, altresì, l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 3, secondo trattino, dell'art. 35 del già citato regolamento n. 136/66;
Ritenuto di dover provvedere in conformità;
Decreta:
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A partire dal 1 novembre 1987 la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, sia sul mercato interno che negli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi, degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento n. 1915/87 del 2 luglio 1987, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tuttavia, ai termini del paragrafo 3, primo trattino, dell'art. 35 del citato regolamento CEE n. 136/66, la commercializzazione sul mercato interno di detti oli con l'impiego delle denominazioni e definizioni previste dalla legge 13 novembre 1960, n. 1407 è consentita fino al 31 maggio 1988 nel commercio all'ingrosso ed allo stadio del confezionamento e fino al 31 dicembre 1989 allo stadio della vendita al dettaglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-10-31;509#art-1