Art. 4
In vigore dal 4 set 1987
Le associazioni dei produttori ortofrutticoli dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei produttori di pomodori con le superfici impegnate e l'individuazione dei dati catastali o dei confini. Identica comunicazione dovranno effettuare le cooperative di trasformazione per le quantità impegnate dai soci.
In allegato dovrà altresì essere trasmesso l'elenco della contrattazione svolta con le singole imprese private o cooperative riportante i quantitativi contrattati con la distinzione delle destinazioni della materia prima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 7 agosto 1987
Il Ministro: PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-08-07;342#art-4