Art. 2

In vigore dal 4 set 1987
Ai sensi dell', par. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1320/85 è autorizzato il trasferimento entro il limite massimo del 20% dei quantitativi di pomodori pelati "Roma" e S. Marzano, espressi in quantità di pomodori freschi attribuiti ad ogni impresa di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104, verso i quantitativi attribuiti per il concentrato e gli altri prodotti a base di pomodoro. Tali trasferimenti non sono invece autorizzati per i quantitativi aggiuntivi di pomodoro pelato, attribuiti con l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1).
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