Art. 2

In vigore dal 29 ago 1987
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dal medesimo giorno è consentito un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle scorte, salvo che per la Bentonite, per la quale è concesso un periodo di sei mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 27 maggio 1987 Il Ministro della sanità DONAT CATTIN Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato PIGA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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