Art. 1

In vigore dal 29 ago 1987
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986, nonché dal decreto 31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987; Vista la direttiva della commissione n. 86/300/CEE, del 4 giugno 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L/189, del giorno 11 luglio 1986, con la quale è stato abbassato il tenore massimo di Rame nel mangime completo per ovini, previsto dalla direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, recante in allegati I e II l'elenco completo degli additivi ammessi nei mangimi; Vista la direttiva della commissione n. 86/29/CEE, del 5 febbraio 1986 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L/ 39, del 14 febbraio 1986, con la quale è stato, tra l'altro, ammesso in via transitoria il Flavofosfolipol per conigli; Vista, inoltre, la direttiva della commissione n. 86/403/CEE, del 28 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L/233, del 20 agosto 1986, con la quale è stato modificato tanto l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE con il disporre l'ammissione del Selenio, del Molibdeno, della Formaldeide, degli acidi cloridrico e solforico, della Bentonite e della Montmorillonite, quanto l'allegato II, con il disporre, tra l'altro, la proroga dell'ammissione della Virginiamicina, per galline ovaiole, della Cantaxantina, per salmoni e trote, del Nitrovin e della Perlite; Vista, inoltre, la direttiva della commissione n. 86/525/CEE, del 27 ottobre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 310, del 5 novembre 1986, con la quale è stato modificato tanto l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE con il disporre nuove condizioni di impiego per Avoparcina per bovini da ingrasso e per la Nicarbazina, nonché con l'ammettere all'impiego un nuovo gruppo di additivi, per cani e gatti, aventi la funzione di regolatori di acidità, quanto l'allegato II della medesima direttiva, con il disporre, tra l'altro, l'ammissione, in via transitoria, per tutti gli animali ad eccezione di cani e gatti, del nuovo gruppo di additivi, regolatori di acidità, sopramenzionati, nonché con l'ammettere, sempre in via transitoria, il nuovo colorante denominato Blu brillante FCF; Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: . L'allegato al decreto 2 maggio 1985, citato nelle premesse, è così modificato: 1) alla parte I, principi attivi, gruppo A), antibiotici, per la voce Virginiamicina, la data del 3 dicembre 1986 è sostituita, nella colonna "impiego consentito fino al", dalla data 30 novembre 1987; 2) alla parte I, principi attivi, gruppo A), antibiotici, la voce Flavofosfolipol è completata con l'aggiunta delle specie animale "conigli", alle seguenti condizioni: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 3) alla parte I, principi attivi, gruppo A), antibiotici, la voce Avoparcina, in corrispondenza delle specie animali "bovini da ingrasso", è sostituita dalla seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 4) alla parte I, principi attivi, gruppo C), oligoelementi, per la voce Rame, l'indicazione "20 (in totale)" che figura nella colonna "tenore massimo nei mangimi composti integrati (mangimi completi)", per quanto riguarda gli ovini, è sostituita dall'indicazione "15 (in totale)"; 5) alla parte I, principi attivi, gruppo C), oligoelementi, la voce Selenio è sostituita come segue e, inoltre, è aggiunta la voce Molibdeno nel modo seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 6) alla parte I, principi attivi, gruppo D), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, la voce Nicarbazina, è sostituita dalla seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 7) alla parte I, principi attivi, gruppo E), fattori di accrescimento, per la voce Nitrovin, la data 3 dicembre 1986 è sostituita, nella colonna "impiego consentito fino al", dalla data 30 novembre 1987; 8) alla parte V, coloranti e pigmenti, gruppo A), carotenoidi e xantofille, per la voce Cantaxantina, la data 3 dicembre 1986 è sostituita, nella colonna "impiego consentito fino al", dalla data 30 novembre 1987; 9) alla parte V, coloranti e pigmentanti, gruppo B), è aggiunta la seguente voce: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 10) alla parte VI, conservanti, la voce Formaldeide, è sostituita come segue e, inoltre, sono aggiunte le due voci Acido cloridrico e Acido solforico, alle seguenti condizioni: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 11) alla parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, la voce Miscela naturale (circa 1/1) di steatite e clorite, esente da amianto, è modificata come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 12) alla parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, le due voci Bentonite e Montmorillonite sono sostituite dall'unica voce Bentonite e Montmorillonite, alle seguenti condizioni: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 13) sempre alla parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, per la voce Perlite, la data del 3 dicembre 1986 è sostituita, nella colonna "impiego consentito fino al", dalla data 30 novembre 1987; 14) è aggiunta la parte VIII, regolatori di acidità, nel modo seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1987-05-27;351#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo