Art. 134

In vigore dal 18 gen 1989
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (( . . . )) , a norma della Costituzione.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-134

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Art. 134 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo