Art. 133

In vigore dal 1 gen 1948
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
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Art. 133 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo