Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo ICapo I

Art. 37

Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli

In vigore dal 1 lug 2018
(Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli). 1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista. 2. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-37

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Art. 37 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio — Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli | Portale Normativo