Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo›Titolo I›Capo I
Art. 37
Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli
In vigore dal 1 lug 2018
(Onere della prova e divieto di fornire informazioni
ingannevoli).
1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.
2. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-37