Art. 37 · Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli
Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo ICapo I

Art. 37

9 / 77

Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli

In vigore dal 1 lug 2018
(Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli). 1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista. 2. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-37