Parte PRIMA›Libro I›Titolo V
Art. 82
Revoca della costituzione di parte civile
In vigore dal 24 ott 1989
1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell' ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-82