Parte PRIMALibro ITitolo V

Art. 81

Esclusione di ufficio della parte civile

In vigore dal 24 ott 1989
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-81

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