Parte SECONDALibro XITitolo IVCapo I

Art. 740 ter

Ordine di devoluzione .

In vigore dal 15 ago 2009
(Ordine di devoluzione). 1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'. 2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-740-ter

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo