Parte SECONDA›Libro XI›Titolo IV›Capo I
Art. 740 ter
Ordine di devoluzione .
In vigore dal 15 ago 2009
(Ordine di devoluzione).
1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'.
2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-740-ter