Parte PRIMALibro IVTitolo ICapo II

Art. 285 bis

Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri .

In vigore dal 12 apr 2025
(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). 1. Nelle ipotesi di cui all', comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia... madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Note all'articolo

  • La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-285-bis

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