Parte PRIMALibro ITitolo V

Art. 74

Legittimazione all'azione civile

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all' del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-74

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