Parte SECONDA›Libro IX›Titolo IV
Art. 641
Effetti dell'inammissibilità o del rigetto
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-641