Art. 641 · Effetti dell'inammissibilità o del rigetto
Parte SECONDALibro IXTitolo IV

Art. 641

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Effetti dell'inammissibilità o del rigetto

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-641