Parte SECONDA›Libro IX›Titolo IV
Art. 635
Sospensione dell'esecuzione
In vigore dal 24 ott 1989
1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli . In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-635