Art. 635 · Sospensione dell'esecuzione
Parte SECONDALibro IXTitolo IV

Art. 635

761 / 905

Sospensione dell'esecuzione

In vigore dal 24 ott 1989
1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli . In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. 2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-635