Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo IISez. II

Art. 537 bis

Indegnità a succedere

In vigore dal 16 feb 2018
1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall' del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-537-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo