Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo II›Sez. II
Art. 537 bis
Indegnità a succedere
In vigore dal 16 feb 2018
1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall' del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-537-bis