Parte PRIMA›Libro I›Titolo I›Capo VII
Art. 42
Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-42