Parte PRIMALibro ITitolo ICapo VII

Art. 42

Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. 2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo