Art. 42 · Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
Parte PRIMALibro ITitolo ICapo VII

Art. 42

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Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. 2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-42