Parte SECONDA›Libro V›Titolo IX
Art. 418
Fissazione dell'udienza
In vigore dal 2 gen 2000
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell' quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-418