Parte SECONDALibro VTitolo VIII

Art. 413

Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

In vigore dal 24 ott 1989
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell' comma 1. 2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-413

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