Parte SECONDA›Libro V›Titolo VII
Art. 400
Provvedimenti per i casi di urgenza
In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-400