Parte SECONDA›Libro V›Titolo VII
Art. 399
Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-399