Parte SECONDALibro VTitolo II

Art. 335 quinquies

Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione

In vigore dal 25 feb 2026
1. Nei casi di cui all', comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa. 2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell', comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all', il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell', comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni. 3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all', comma 1-bis. 4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell', comma 1-bis, i termini di cui all' decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell', comma 1-bis.1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-335-quinquies

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo