Parte PRIMALibro ITitolo ICapo IV

Art. 24 bis

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio

In vigore dal 30 dic 2022
1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall', comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall', comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell', comma 2. 2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori. 3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall' e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. 4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. 5. Il termine previsto dall' decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4. 6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.
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