Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo I

Art. 207

Testimoni sospettati di falsità o reticenza Testimoni renitenti

In vigore dal 24 ott 1989
Testimoni sospettati di falsità o reticenza Testimoni renitenti 1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall' comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge. 2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall' del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-207

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