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Art. 203
Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
In vigore dal 6 apr 2001
Informatori della polizia giudiziaria
e dei servizi di sicurezza
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi >per
le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come
testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite nè utilizzate.
1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-203