Parte PRIMALibro IITitolo I

Art. 121

Memorie e richieste delle parti

In vigore dal 24 ott 1989
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. 2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-121

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