Parte PRIMALibro ITitolo ICapo I

Art. 1

Giurisdizione penale

In vigore dal 24 ott 1989
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-1

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